Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

          a) tutelare e valorizzare le attività musicali e promuoverne lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive e di diffusione commerciale;

          b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

          c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

          d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione dello studio dello strumento musicale e del canto.

      3. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e in tutte le loro manifestazioni, compresa la musica popolare, patrimonio delle culture e dei popoli a cui lo Stato riconosce pari dignità e favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, di distribuzione, di coordinamento e di ricerca in campo musicale.
      4. Lo Stato riconosce, altresì, il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico

 

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e promozionale e le considera fondamentali risorse culturali, economiche e occupazionali.
      5. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.