1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:
a) tutelare e valorizzare le attività musicali e promuoverne lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive e di diffusione commerciale;
b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;
c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;
d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione dello studio dello strumento musicale e del canto.
3. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e in tutte le loro manifestazioni, compresa la musica popolare, patrimonio delle culture e dei popoli a cui lo Stato riconosce pari dignità e favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, di distribuzione, di coordinamento e di ricerca in campo musicale.
4. Lo Stato riconosce, altresì, il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico